Accesso Civico Semplice
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati nei casi previsti dalle norme e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.
Accesso Civico Generalizzato
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Registro degli Accessi
Linee Guida Anac FOIA del 13/09/2016
Le Registro raccoglie le Richieste di Accesso presentate per tutte le tipologie con indicazione per ogni richiesta di oggetto, data, esito e data della decisione.
Link